Termine di prescrizione delle cartelle esattoriali

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Quando si parla di prescrizione della cartella esattoriale si intende il momento in cui una cartella diventa inesigibile nei confronti del contribuente, che pertanto non potrà più essere aggredito dal fisco in relazione al credito contenuto nella cartella prescritta e di conseguenza non subirà il successivo pignoramento.

Pertanto, laddove il contribuente si veda notificare una cartella prescritta lo stesso potrà adire le competenti autorità giudiziarie per far dichiarare la nullità dell’atto notificatogli.

Qualsiasi atto notificato al contribuente prima della scadenza del termine di prescrizione della cartella esattoriale (diffida, intimazione di pagamento, ecc…) ha l’effetto di interrompere la prescrizione e di far cominciare a decorrere tale termine da capo.

Ma qual è il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali?

Nonostante gli orientamenti ondivaghi della giurisprudenza di legittimità e di merito, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del mese di novembre 2016, hanno chiarito che il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali varia in base alla natura del credito azionato.

Di seguito si riportano i tempi di prescrizione delle cartelle esattoriali dal più breve al più lungo.

Bollo auto: 3 anni;

Imu, Tasi, tari, multe stradali, contributi Inps ed Inail: 5 anni;

Irpef, Irap, imposta di bollo, imposta di registro, imposta catastale, sentenze di condanna del giudice dell’impugnazione contro cartelle di pagamento, contributi camere di commercio: 10 anni.

Il contribuente potrà eccepire l’intervenuta prescrizione dinanzi alle autorità giudiziarie competenti in base al credito contenuto in cartella.

Così se si intende impugnare una cartella relativa a contravvenzioni del codice della strada contestando la prescrizione delle somme ingiunte, occorrerà rivolgersi al competente giudice di pace.

Ed ancora, laddove si intenda impugnare una cartella afferente a contributi di natura previdenziale bisognerà adire il competente giudice del lavoro.

Da ultimo qualora si voglia impugnare una cartella esattoriale relativa a debiti Irpef o Irap si dovrà adire la competente commissione tributaria provinciale.

 

Avv. Giorgio Mannucci