Trasferimento da facoltà del ramo sanitario alla facoltà di medicina e chirurgia senza test d’ingresso

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E’ possibile richiedere il trasferimento da una facoltà ad indirizzo sanitario alla facoltà di medicina e chirurgia senza dover sostenere il test d’ingresso?

Chi ha frequentato altre facoltà sostenendo esami in materie comuni può convalidare i relativi crediti formativi?

La risposta a tali quesiti non può prescindere dall’esame della sentenza emessa dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 28 gennaio 2015.

Il Consiglio di Stato ha affermato chiaramente che solo l’accesso al primo anno di corso è sottoposto al cd. “regime programmato”, che prevede lo svolgimento della prova preselettiva e non viceversa gli accessi per i trasferimenti ad altre Università per i quali non opera la suddetta limitazione (“Con specifico riguardo ai trasferimenti nessuno specifico requisito di ammissione è previsto, … quando il legislatore fa riferimento alla ammissione ad un corso di laurea, intende riferirsi appunto allo studente (e solo allo studente) che chieda di entrare e sia accolto per la prima volta nel sistema”).

La ratio di una simile previsione trova conferma anche nel contenuto dei test d’ingresso i quali, conformemente al loro scopo di accertare la cultura pre-universitaria, sono composti da domande riguardanti conoscenze acquisite nei percorsi scolastici delle scuole secondarie superiori.

Pertanto, alla luce dei summenzionati principi, gli Atenei non possono negare aprioristicamente la valutazione della pregressa carriera universitaria di colui il quale abbia formulato richiesta di trasferimento da un’altra facoltà per un anno successivo al primo (come nel caso di specie), ma devono precisamente indicare le modalità con le quali si procederà alla suddetta valutazione che non potrà essere negata al richiedente.

I principi sanciti dal Consiglio di Stato sono generali e valevoli erga omnes anche e soprattutto per gli studenti trasferiti da Università italiane, atteso che per i cittadini italiani trasferiti da Atenei stranieri, i suddetti principi sono stati ritenuti applicabili dal Consiglio di Stato facendo ricorso al diritto di libera circolazione che ovviamente non può essere negato a chi si muove all’intero dello stesso Stato (“La stessa Corte di Giustizia ha confortato tale tesi con la sentenza 13 aprile 2010, n. 73 resa nel procedimento C-73/08, affermando che, se è pur vero che il diritto comunitario non arreca pregiudizio alla competenza degli Stati membri per quanto riguarda l’organizzazione dei loro sistemi di istruzione e di formazione professionale – in virtù degli artt. 165 n., TFUE, e 166, n. 1, TFUE -, resta il fatto, tuttavia, che nell’esercizio di tale potere, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario, in particolare le disposizioni relative alla libera circolazione e al libero soggiorno sul territorio degli Stati membri… si deve ricordare che, in quanto cittadini italiani, gli odierni appellati godono della cittadinanza dell’Unione Europea ai termini dell‘art. 17, n. 1 CE (ora art. 20 TFUE) e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d’origine, dei diritti afferenti a tale status…”).

Sussiste, in estrema sintesi, un diritto alla mobilità tra Corsi di Laurea “affini” anche all’interno dei singoli Stati membri che consente il trasferimento da un corso di laurea ad un altro già in corso (escluso il primo anno) previa valutazione rigorosa e puntuale del percorso accademico conseguito e dei crediti concretamente acquisiti (nello specifico occorrerà valutare se tali crediti consentano il trasferimento richiesto senza l’effettuazione del test d’ingresso).

Sulla scorta di tali principi, lo scrivente studio ha ottenuto un’importante vittoria dinanzi al TAR Lazio sez. III, il quale con pronuncia del 19 luglio 2019, ha accolto il ricorso presentato da una studentessa iscritta al 3° anno della facoltà di infermieristica dell’Università di Roma La Sapienza, la quale si era vista negare la richiesta trasferimento alla facoltà di medicina e chirurgia della medesima università con conseguente valutazione dei crediti conseguiti nella precedente facoltà.

In tale provvedimento, i giudici amministrativi hanno accolto in toto le difese della ricorrente e hanno ribadito che lo sbarramento del test d’ingresso riguarda le nuove immatricolazioni e non i trasferimenti da facoltà con corso di studio affine.

Per tali motivi il TAR Lazio ha ordinato all’università resistente di procedere ad un esame immediato dei crediti formativi maturati dalla studentessa nella facoltà di infermieristica ai fini del trasferimento ad anno successivo al primo della facoltà di Medicina e Chirurgia.