La fonte del risarcimento del danno causato dalle “buche stradali”

buche-romaIl cd. danno causato dalle “buche stradali” è un argomento recentemente tornato alla ribalta dei mass media a causa delle precarie condizioni in cui versa da diversi anni il manto stradale della Capitale.

Ma quando è possibile per l’automobilista richiedere il risarcimento dei danni sofferti a causa di tali insidie stradali?

Preliminarmente occorre precisare che la domanda risarcitoria deve essere formulata nei confronti dell’ente pubblico proprietario o gestore del tratto di strada nel quale si è verificato il danno.

In secondo luogo, la fonte di responsabilità che dovrà essere invocata in tali casi è quella dell’art. 2051 cod. civ. per omessa o inadeguata manutenzione del manto stradale.

Ebbene, la P.A. potrà escludere la propria responsabilità soltanto laddove riesca a dimostrare in giudizio di aver posto in essere tutta l’attività di manutenzione necessaria ad evitare che il danno si verificasse, ovvero laddove riesca a dimostrare che l’automobilista abbia contribuito a cagionare il danno tenendo una condotta poco diligente (ad esempio attraverso il superamento dei limiti di velocità).

Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità è ormai costante nel ritenere che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. del custode deve ritenersi esclusa soltanto qualora il medesimo riesca a dimostrare in giudizio il caso fortuito, da intendersi quale alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente segnalabile o eliminabile, ovvero nell’omissione da parte del danneggiato delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Corte di Cassaz., sentenza n. 6062 del 18 aprile 2012).

L’automobilista, dal canto suo, dovrà dimostrare il danno e l’imprevedibilità dello stesso.

In buona sostanza sul medesimo grava l’onere di provare la sussistenza di una concreta situazione di pericolo che non avrebbe potuto essere eliminata utilizzando l’ordinaria diligenza.

A tal fine l’automobilista dovrà sicuramente fornire idonea documentazione fotografica comprovante l’insidia (la buca) e il danno cagionato e potrà altresì avvalersi degli altri mezzi di prova quali: il verbale delle Forze dell’Ordine e la prova testimoniale.