Per la prova del conferimento dell’incarico è sufficiente una mail.

immaginemailCon sentenza n. 1792/2017 del 24 gennaio 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il conferimento dell’incarico ad un professionista può essere validamente dimostrato in giudizio anche in base a una mera e-mail.

Nella fattispecie in esame, gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato da un ingegnere che si era visto revocare il decreto ingiuntivo ottenuto per prestazioni di consulenza e assistenza prestate in favore di una s.a.s.

Il giudice di prime cure aveva deciso di revocare l’ingiunzione a fronte della presunta assenza di uno specifico incarico da parte della s.a.s.

Anche la Corte di Appello aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’ingegnere sostenendo che il titolo sul quale il ricorrente aveva fondato la propria richiesta di pagamento, pur non richiedendo una forma particolare, non era emerso nel corso dell’istruttoria espletata nel primo grado di giudizio.

A conclusioni di segno opposto è invece giunta la Corte di Cassazione, stabilendo espressamente che: “il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso”.

Nella sentenza si legge inoltre che la prova del conferimento dell’incarico può essere fornita con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, gravando poi sul giudice l’onere di valutare nel merito se detta prova possa ritenersi fornita.

Orbene, tornando al caso di specie, l’ingegnere aveva prodotto in giudizio due comunicazioni fax e una comunicazione mail inoltrategli dalla s.a.s., che dimostravano inequivocabilmente una esplicita richiesta di consulenza da parte della società.

Ad opinione dello scrivente, detta sentenza traccia un solco storico nel percorso che porterà inevitabilmente al riconoscimento delle mail come veri e propri mezzi di prova anche nel nostro ordinamento.

Infatti, la giurisprudenza di merito non potrà ignorare i principi affermati dalla Suprema Corte e dovrà quindi conformarsi (seppure con qualche anno di ritardo) agli altri ordinamenti giuridici europei che tendono ad attribuire alle mail piena valenza probatoria.