La legge n. 3/2012 (c.d. “salva suicidi”) ha introdotto la procedura di esdebitazione, che consente ai debitori non soggetti alla procedura fallimentare di presentare al competente Tribunale un programma finalizzato a liquidare i creditori, attraverso una procedura gestita da un organismo di composizione della crisi o da un professionista.
I requisiti per accedere alla procedura sono essenzialmente due:
1) essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attività imprenditoriali o professionali;
2) trovarsi in una situazione di sovra indebitamento, avendo contratto debiti a cui non si può far più fronte.
In buona sostanza la procedura introdotta si rivolge ad un ampio novero di soggetti: privati, piccoli imprenditori, artigiani e consumatori in generale.
Il programma deve essere presentato al competente Tribunale nella forma del ricorso (quindi tramite avvocato).
Le procedure prevalentemente utilizzate sono due: l’accordo di composizione della crisi (detto anche accordo di ristrutturazione dei debiti) e il cd. piano del consumatore.
Sia nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, che nel cd. piano del consumatore (se chi si avvale della procedura è un consumatore), è necessario assicurare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. E’ altresì necessario indicare scadenze e modalità di pagamento dei creditori e specificare eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento di alcuni debiti, nonché le modalità di liquidazione dei debiti.
La differenza sostanziale tra le due procedure risiede nel fatto che mentre nel piano del consumatore non è prevista l’acquisizione dell’adesione o del dissenso del piano da parte dei creditori (pertanto il tribunale potrà omologare comunque il piano anche in caso di dissenso dei creditori), nel caso di accordo di ristrutturazione è richiesta l’approvazione dei creditori.
Il Tribunale, verificata in via preliminare la conformità del programma alle norme imperative, valuterà in seconda battuta, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi, la meritevolezza, la fattibilità e la convenienza della domanda.
All’esito delle predette valutazioni, il Tribunale deciderà se convalidare o meno il programma.
L’omologazione dell’accordo di programma deve avvenire entro e non oltre il termine di 6 mesi dal deposito del programma stesso.
La legge prevede inoltre che il decreto di omologa vincoli tutti i creditori concorsuali.
Tanto premesso, si segnala un recente decreto di omologa emesso in data 15 settembre 2014 dal Tribunale di Busto Arsizio, che ha segnato una svolta epocale nell’ambito della procedura di esdebitazione, riconoscendo al consumatore la possibilità di presentare un piano di ristrutturazione anche in presenza di un solo creditore (nella fattispecie Equitalia Nord).
Nel richiamato decreto, il Tribunale di Busto Arsizio ha omologato il piano presentato da un consumatore che aveva maturato un ingente debito nei confronti di Equitalia, stralciando in misura rilevante il credito vantato dall’ente di riscossione.