Con sentenza n. 2771 del 18 novembre del 2015 il Tribunale di Latina si è pronunciato in merito al termine di deposito del progetto di bilancio di una s.r.l., stabilendo che detto deposito può avvenire nel termine di otto giorni antecedenti l’assemblea di approvazione del bilancio e non nel termine di quindici giorni previsto dal codice civile.
Secondo il Tribunale di Latina l’art. 2429, 3 comma, c.c. – che statuisce l’obbligo di deposito del bilancio presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea – deve essere coordinato con le altre disposizioni codicistiche, ed in particolar modo con l’art. 2479-bis, comma 1, c.c. secondo il quale, l’assemblea, in assenza di diverse indicazioni, deve essere convocata almeno 8 giorni prima della data dell’adunanza (sul tema si veda: Cassaz. SS.UU. n. 23218/20133 nella quale è stabilito che l’assemblea deve ritenersi validamente e legittimamente costituita ogniqualvolta, almeno otto giorni prima dell’adunanza, gli avvisi di convocazione siano stati “spediti” agli aventi diritto, ovverosia ai soci).
Orbene, dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, deriva che è sufficiente che il progetto di bilancio venga depositato presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea di approvazione di bilancio.
In tal modo, prosegue la richiamata sentenza, deve ritenersi assolto il dovere di informazione del socio al quale viene garantita la possibilità di consultare il bilancio presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’assemblea.