Nullità delle multe per eccesso di velocità se l’ente non prova l’effettiva taratura dell’autovelox.

autoveloxLa Corte di Cassazione, con sentenza n° 9645 dell’11/05/2016, ha affermato l’illegittimità delle multe per eccesso di velocità effettuate con un dispositivo di rilevamento non sottoposto a taratura periodica.

Nella richiamata sentenza la Suprema Corte ha statuito che tutti i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere sottoposti a taratura periodica, stante l’irripetibilità dell’accertamento della velocità.

Pertanto, laddove dal verbale di accertamento non risulti la concreta effettuazione dell’operazione di taratura, ovvero nell’ipotesi in cui l’ente accertatore non riesca a dimostrare in giudizio la predetta operazione, il verbale di infrazione dovrà essere dichiarato illegittimo.

Ad opinione della Suprema Corte non è sufficiente dimostrare la taratura con altri strumenti quali le certificazioni di omologazione e di conformità.

La predetta sentenza richiama inoltre la storica pronuncia della Corte Costituzionale che aveva dichiarato la parziale illegittimità dell’art. 45, comma 6°, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che “tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento dei limiti della velocità, siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura(sentenza n. 113/2015).

Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, si assisterà con ogni probabilità ad una crescita esponenziale del contenzioso avverso i verbali di accertamento della velocità, stante l’aggravamento della posizione dell’organo accertatore sul quale graverà l’onere di dimostrare l’efficace taratura degli strumenti di rilevamento.

A tal riguardo si segnala la recente sentenza n. 2361/16 emessa dal Giudice di Pace di Firenze nella quale è stato stabilito che è nulla la multa per autovelox se il Comune convenuto non riesca a dimostrare in giudizio che l’apparecchio fosse efficiente poco prima dell’accertamento. Detta prova, secondo il giudice fiorentino, può essere fornita soltanto attraverso la produzione dell’originale o della copia autentica del verbale che attesti l’avvenuto check-up dell’apparecchio (verbale che deve provenire dalla casa costruttrice, ovvero da un ente terzo).