Con la sentenza n° 9449 del 10/05/2016 le Sez. Unite della Cassazione sono tornate a pronunciarsi sul tema della natura della responsabilità derivante dall’omessa manutenzione del lastrico solare ad uso esclusivo di un condominio, ponendo fine a una lunga querelle giurisprudenziale iniziata nel 1997.
Volendo ripercorrere brevemente i contrastanti orientamenti della Suprema Corte è opportuno segnalare la pronuncia del 1997 con la quale era stata affermata la natura contrattuale della responsabilità per le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare ad uso esclusivo.
Tale responsabilità, ad opinione della Corte di legittimità, doveva essere ripartita tra il proprietario del lastrico ad uso esclusivo e il condominio nell’ipotesi in cui tale lastrico fungesse da copertura dello stabile condominiale ed i danni lamentati fossero derivati dall’omessa manutenzione della parte comune.
Successivamente si è registrato un orientamento di segno contrario che ha ricondotto la responsabilità per i danni derivanti dal lastrico solare ad uso esclusivo, nell’alveo della responsabilità extracontrattuale per i danni da cose in custodia di cui all’art. 2051 cod. civ.
Orbene, in base a questo secondo indirizzo giurisprudenziale, la responsabilità in simili ipotesi avrebbe dovuto essere ripartita tra il proprietario del lastrico solare ad uso esclusivo e il condominio.
A dirimere il richiamato contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sez. Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n° 9449 del 10/05/2016 hanno sostanzialmente confermato la natura extracontrattuale della responsabilità gravante sul condomino titolare del diritto di un uso esclusivo e hanno altresì stabilito la responsabilità concorrente del condominio nell’ipotesi in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi sulle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130, comma 4°, cod. civ., ovvero nell’ipotesi in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza sulle opere di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 1135, 4° comma, cod.civ.
Con riferimento alla ripartizione delle spese, il criterio di ripartizione sostenuto dalle Sez. Unite rimane quello dell’art. 1126 cod. civ.
I principi affermati dalle Sez. Unite pongono sicuramente delle criticità soprattutto in capo al danneggiato sul quale graverà il più pesante onere probatorio proprio della responsabilità extracontrattuale.